Calendario PPWR 2026–2040 – scadenze principali
Il calendario PPWR non si esaurisce il 12 agosto 2026. Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede un calendario plurifase, in cui ulteriori requisiti importanti entrano in vigore negli anni 2028, 2029, 2030, 2035, 2038 e 2040. Un’ulteriore difficoltà è che non tutte le date indicate nel PPWR sono assolute. Per alcuni requisiti, il regolamento applica il seguente meccanismo: una data di calendario specifica oppure un determinato numero di mesi o anni dall’entrata in vigore di un atto delegato o di esecuzione, a seconda di quale termine sia successivo.
Per un’azienda ciò significa che non basta annotare in calendario «PPWR – 2030». Occorre sapere a quale requisito si riferisce il termine, se riguarda uno specifico imballaggio, quale atto giuridico definirà la metodologia e quando iniziare a modificare il progetto, raccogliere dati o aggiornare la documentazione tecnica.
Calendario PPWR 2026–2040 – le date più importanti in sintesi
| Data | Principale modifica | Base giuridica | Natura del termine |
|---|---|---|---|
| 11 febbraio 2025 | Entrata in vigore del PPWR | disposizioni finali | fisso |
| 12 agosto 2026 | Data generale di applicazione del PPWR | art. 71 | fisso |
| 12 agosto 2026 | Restrizioni sulle PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti | art. 5, paragrafo 5 | fisso |
| 2028 o successivamente | Etichettatura armonizzata dei materiali degli imballaggi | art. 12 | condizionale |
| 1 gennaio 2029 | Termine rilevante per i sistemi di deposito cauzionale e la raccolta differenziata degli imballaggi per bevande | art. 50 | fisso con eccezioni previste |
| 2030 o successivamente | Criteri di progettazione ai fini del riciclaggio e classi di prestazione del riciclaggio | art. 6 | condizionale |
| 1 gennaio 2030 | Contenuto minimo di materiale riciclato in determinati imballaggi di plastica | art. 7 | fisso, con eccezioni |
| 1 gennaio 2030 | Minimizzazione del peso e del volume degli imballaggi | art. 10 | fisso |
| 2030 o successivamente | Coefficiente massimo di spazio vuoto del 50% | art. 24 | condizionale |
| 1 gennaio 2030 | Restrizioni per determinati formati di imballaggi monouso | art. 25 e Allegato V | fisso, con eccezioni |
| 1 gennaio 2030 | Prima fase degli obiettivi di riutilizzo | art. 29 | fisso, dipendente dalla categoria |
| 2030 | Obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio del 5% pro capite rispetto al 2018 | art. 43 | obiettivo per gli Stati membri |
| 2035 o successivamente | Valutazione del riciclaggio su larga scala | art. 6 | condizionale |
| 2035 | Obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio del 10% | art. 43 | obiettivo per gli Stati membri |
| 1 gennaio 2038 | Classe minima consentita di riciclabilità B | art. 6 | fisso |
| 1 gennaio 2040 | Livelli più elevati di contenuto di materiale riciclato | art. 7 | fisso, con eccezioni |
| 2040 | Ulteriori obiettivi di riutilizzo e riduzione dei rifiuti | art. 29 e 43 | dipendente dall’obbligo specifico |
La tabella costituisce un punto di riferimento. Nella pianificazione di un progetto specifico, occorre sempre verificare la disposizione completa, l’ambito di applicazione, le eccezioni nonché gli atti delegati e di esecuzione relativi al requisito in questione.
Un solo PPWR, ma molte date diverse
L’errore più comune consiste nel considerare il 12 agosto 2026 come la data di avvio di tutti i requisiti previsti.
In realtà, il PPWR opera per livelli. Alcune disposizioni si applicano dalla data generale di applicazione del regolamento. Altre hanno proprie scadenze. Altre ancora richiedono la previa adozione, da parte della Commissione, di metodologie, etichette, criteri o altri atti integrativi.
Pertanto, il calendario aziendale dovrebbe contenere almeno:
- la data prevista dal PPWR,
- il numero dell’articolo,
- il tipo di imballaggio soggetto al requisito,
- l’indicazione se la data è condizionata,
- l’atto delegato o di esecuzione da cui dipende la scadenza,
- la persona responsabile dell’attuazione,
- la data interna pianificata, precedente alla scadenza legale.
11 febbraio 2025 – il PPWR è entrato in vigore
Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2025.
L’entrata in vigore non ha ancora comportato l’inizio dell’applicazione della maggior parte delle disposizioni alle imprese. Il PPWR ha previsto un periodo tra l’entrata in vigore e la data generale di applicazione.
Tale periodo era destinato alla preparazione delle imprese, degli Stati membri e della Commissione al nuovo sistema.
12 agosto 2026 – data di applicazione principale del PPWR
Dal 12 agosto 2026 il regolamento si applica in linea di principio direttamente negli Stati membri dell’UE.
Per le imprese, è soprattutto il momento a partire dal quale il PPWR cessa di essere soltanto un futuro progetto normativo.
Da tale data assumono rilevanza, tra l’altro, le disposizioni che definiscono i ruoli degli operatori economici, gli obblighi dei fabbricanti, fornitori, importatori e distributori, nonché il meccanismo di valutazione della conformità e di dichiarazione UE di conformità per i requisiti già applicabili.
Non si deve tuttavia indicare nella documentazione che dal 12 agosto 2026 l’imballaggio deve già soddisfare tutti i requisiti previsti per il 2030, il 2035 o il 2040.
12 agosto 2026 – limiti PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti
Uno dei requisiti che assume rilevanza diretta dall’inizio dell’applicazione del PPWR è l’art. 5, paragrafo 5, relativo ai PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti.
La disposizione stabilisce i valori limite:
- 25 ppb per ogni singolo PFAS nell’analisi mirata,
- 250 ppb per la somma dei PFAS opportunamente misurati,
- 50 ppm per i PFAS, compresi i PFAS polimerici.
Per le imprese che utilizzano imballaggi per alimenti, ciò significa la necessità di verificare i materiali pertinenti, i dati dei fornitori e le prove di conformità già nella prima fase del PPWR.
2026: la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità diventano parte della compliance quotidiana
Gli artt. 15, 38 e 39 del PPWR creano un sistema in cui il fabbricante responsabile di un determinato tipo di imballaggio effettua l’appropriata valutazione della conformità, redige la documentazione tecnica e – dopo aver dimostrato la conformità – la dichiarazione UE di conformità.
Ciò non significa che nel 2026 la documentazione debba già dimostrare il rispetto di un requisito del 2040. La documentazione dovrebbe riflettere i requisiti applicabili a un determinato imballaggio in un momento specifico.
Al contempo, conviene già raccogliere i dati necessari per gli obblighi successivi, poiché modificare l’imballaggio solo al momento dell’inizio dell’applicazione del requisito può essere molto più difficile e costoso.
2027–2028: gli atti delegati e di esecuzione della Commissione diventano cruciali
Il PPWR non contiene tutti i metodi tecnici necessari per attuare il regolamento. In molti punti obbliga la Commissione ad adottare atti delegati o di esecuzione.
Essi definiranno o preciseranno, tra l’altro:
- i criteri di progettazione finalizzata al riciclaggio,
- il metodo di valutazione delle prestazioni di riciclaggio,
- le metodologie di calcolo,
- gli elementi dell’etichettatura,
- il metodo di calcolo di determinati coefficienti,
- le norme dettagliate di comunicazione e verifica.
Dal punto di vista della conformità, ciò è molto rilevante. La pubblicazione di un atto della Commissione può avviare un periodo di 24 mesi, tre anni o cinque anni che porta alla successiva data di applicazione di un determinato requisito.
Etichettatura PPWR – il 12 agosto 2028 non sarà sempre la data definitiva
L’articolo 12, paragrafo 1, prevede un’etichettatura armonizzata che informa sulla composizione dei materiali dell’imballaggio.
Il termine è il 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dall’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, a seconda di quale data sia successiva.
Questo è un classico esempio del motivo per cui non si deve creare un calendario basandosi esclusivamente sugli anni indicati nel testo principale del PPWR.
Un’azienda che pianifica il redesign dell’etichetta dovrebbe quindi monitorare sia l’articolo 12 stesso sia la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione che definisce l’etichetta armonizzata.
1° gennaio 2029 – data importante per i sistemi di deposito cauzionale e la raccolta degli imballaggi per bevande
L’articolo 50 del PPWR stabilisce norme sui sistemi di deposito cauzionale e sulla raccolta differenziata di determinati imballaggi monouso per bevande.
L’obiettivo è un livello molto elevato di raccolta differenziata – 90% per i formati interessati dalla disposizione.
Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri devono garantire adeguati sistemi di deposito cauzionale per gli imballaggi indicati, salvo siano soddisfatte le condizioni che consentono di avvalersi delle deroghe previste dal PPWR.
Si tratta principalmente di un obbligo sistemico a carico degli Stati membri, ma incide direttamente sui produttori di bevande, sul commercio e sugli operatori che partecipano a tali sistemi.
2030 – il principale punto di svolta nel calendario del PPWR
L’anno 2030 concentra il maggior numero di nuovi requisiti di prodotto.
In questo periodo assumono rilevanza contemporaneamente:
- la riciclabilità e la progettazione finalizzata al riciclaggio,
- il contenuto minimo di materiale riciclato in determinati imballaggi di plastica,
- la riduzione al minimo di peso e volume,
- il limite dello spazio vuoto,
- le restrizioni per determinati formati monouso,
- gli obiettivi di riutilizzo,
- la prima fase degli obiettivi UE di riduzione dei rifiuti di imballaggio.
Pertanto, un’azienda non dovrebbe considerare il 2030 come la data di avvio del progetto. In molti casi, la riprogettazione dell’imballaggio, la validazione di un nuovo materiale e il cambio di fornitore possono richiedere diversi anni.
2030: riciclabilità e classi A, B, C
L’articolo 6 introduce un sistema di valutazione della riciclabilità basato sui criteri di progettazione finalizzata al riciclaggio.
Il PPWR prevede classi di prestazione:
| Classe | Efficienza di riciclaggio |
|---|---|
| A | almeno il 95% |
| B | almeno l’80% |
| C | almeno il 70% |
La data di inizio dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è condizionata: 1° gennaio 2030 oppure 24 mesi dall’entrata in vigore dei pertinenti atti delegati, a seconda di quale data sia successiva.
Ciò significa che indicare nel calendario soltanto «01.01.2030 – riciclabilità» è incompleto.
1° gennaio 2030 – contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica
L’articolo 7 stabilisce il contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo per determinati imballaggi di plastica.
| Categoria | Minimo dal 2030 |
|---|---|
| Imballaggi sensibili al contatto, composti principalmente da PET, escluse le eccezioni previste dall’articolo 7 | 30% |
| Altri imballaggi di plastica sensibili al contatto | 10% |
| Bottiglie di plastica monouso per bevande | 30% |
| Altri imballaggi di plastica soggetti all’obbligo | 35% |
Nell’applicare le soglie occorre verificare l’intero ambito dell’articolo 7, il metodo di calcolo e le eccezioni previste. La sola informazione «l’imballaggio contiene il 30% di riciclato» non sempre corrisponde all’obbligo applicabile al formato specifico.
1° gennaio 2030 – riduzione al minimo di peso e volume
L’articolo 10, paragrafo 1, richiede che l’imballaggio sia progettato in modo che il suo peso e volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità.
Non si tratta di un obbligo di ridurre ogni imballaggio di una determinata percentuale.
Il fabbricante dovrebbe poter dimostrare perché non è possibile ridurre ulteriormente l’imballaggio senza compromettere una delle funzioni giustificate, ad esempio la protezione del prodotto, la sicurezza, la logistica o gli obblighi giuridici.
Pertanto, prima del 2030 le imprese dovrebbero preparare non solo nuovi progetti, ma anche elementi di prova per la documentazione tecnica.
2030 o successivamente – limite del 50% di spazio vuoto
L’articolo 24 stabilisce un rapporto massimo di spazio vuoto del 50% per gli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico cui si applica.
Tuttavia, la data non è semplicemente il «1° gennaio 2030».
L’obbligo si applicherà dal 1° gennaio 2030 oppure dopo tre anni dall’entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione, a seconda di quale data sia successiva.
Ciò è particolarmente importante per l’e-commerce, poiché l’atto di esecuzione rileva anche ai fini del metodo di calcolo del rapporto.
1° gennaio 2030 – restrizioni per determinati formati di imballaggio
L’articolo 25, in combinato disposto con l’allegato V, limita dal 1° gennaio 2030 l’immissione sul mercato di determinati formati di imballaggio per gli usi indicati.
L’elenco comprende, tra l’altro, determinati:
- imballaggi di plastica monouso destinati al raggruppamento di prodotti,
- imballaggi per determinati ortofrutticoli freschi,
- formati utilizzati nella ristorazione,
- piccoli imballaggi monouso utilizzati in determinati servizi alberghieri,
- altri casi indicati nell’allegato V.
L’ambito di applicazione contiene eccezioni e condizioni dettagliate. L’impresa dovrebbe quindi valutare il formato e l’uso specifici, non solo il materiale.
2030 – entrano in vigore gli obiettivi chiave di riutilizzo
L’articolo 29 stabilisce obiettivi di riutilizzo per determinate categorie di imballaggi, tra cui nel settore del trasporto, degli imballaggi multipli e di alcuni imballaggi per bevande.
Non esiste un’unica percentuale universale di «reuse PPWR» per tutti gli imballaggi.
A seconda del formato, il regolamento prevede livelli diversi, modalità di calcolo diverse ed eccezioni.
Dal punto di vista dell’azienda, è quindi importante innanzitutto stabilire se un determinato tipo di imballaggio rientra effettivamente nella categoria soggetta a uno specifico obiettivo dell’articolo 29.
2030 – 5% in meno di rifiuti di imballaggio rispetto al 2018
L’articolo 43 stabilisce obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti di imballaggio prodotti pro capite.
Il primo obiettivo è almeno il 5% entro il 2030 rispetto al livello del 2018.
Si tratta di una distinzione importante: è un obiettivo dello Stato membro, non un semplice requisito secondo cui ogni impresa deve ridurre il numero dei propri imballaggi esattamente del 5%.
Gli Stati possono tuttavia introdurre le misure necessarie per conseguire l’obiettivo, che avranno effetti sulle imprese.
2035 – la riciclabilità dovrà significare anche riciclaggio su larga scala
Dalla seconda fase del sistema dell’articolo 6, la sola corretta progettazione dell’imballaggio non sarà sufficiente.
La valutazione dovrà considerare anche se una determinata categoria di imballaggi è effettivamente riciclata su larga scala.
Anche questo termine è condizionato. L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), collega l’inizio dell’applicazione del criterio a:
il 1° gennaio 2035 oppure cinque anni dall’entrata in vigore dei pertinenti atti di esecuzione, a seconda di quale data sia successiva.
Per l’azienda ciò implica la necessità di monitorare non solo la progettazione dell’imballaggio, ma anche i futuri dati sul funzionamento del sistema di raccolta, selezione e riciclaggio applicabile alla relativa categoria.
2035 – l’obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio sale al 10%
La fase successiva dell’articolo 43 prevede almeno una riduzione del 10% dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al 2018.
In combinazione con le norme sulla riduzione al minimo, sul riutilizzo e sulla limitazione dei formati monouso, ciò significa un graduale spostamento della regolamentazione dalla gestione dei rifiuti dopo la loro produzione alla prevenzione della produzione stessa dei rifiuti.
1° gennaio 2038 – la classe C non sarà più sufficiente
Dal 1° gennaio 2038, l’imballaggio dovrà raggiungere almeno la classe B di prestazione di riciclabilità per poter essere immesso sul mercato.
Ciò significa l’aumento della soglia minima dal 70% per la classe C ad almeno l’80% per la classe B.
Questa è un’informazione importante già nella fase di progettazione degli imballaggi prima del 2030. Un prodotto progettato solo per soddisfare il minimo della classe C potrebbe richiedere un’ulteriore modifica alcuni anni dopo.
2040 – un ulteriore aumento dell’ambizione del PPWR
Il 2040 è un altro importante punto di riferimento per il contenuto riciclato, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti di imballaggio.
Per alcuni imballaggi di plastica, l’articolo 7 aumenta i livelli minimi di materiale riciclato.
| Categoria | 2030 | 2040 |
|---|---|---|
| Imballaggi sensibili al contatto, principalmente in PET | 30% | 50% |
| Altri imballaggi sensibili al contatto in plastica | 10% | 25% |
| Bottiglie di plastica monouso per bevande | 30% | 65% |
| Altri imballaggi in plastica soggetti ai requisiti | 35% | 65% |
Le soglie devono essere applicate tenendo conto dell’intero ambito dell’articolo 7, dei metodi di calcolo e delle relative eccezioni.
2040 – 15% in meno di rifiuti di imballaggio pro capite
La terza fase dell’obiettivo di cui all’articolo 43 prevede una riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite di almeno il 15% rispetto al 2018
| Anno | Obiettivo di riduzione rispetto al 2018 |
|---|---|
| 2030 | 5% |
| 2035 | 10% |
| 2040 | 15% |
Si tratta di obiettivi degli Stati membri. Per le imprese, tuttavia, costituiscono un segnale importante della direzione dei futuri strumenti normativi ed economici.
La principale insidia nel calendario PPWR: la data può dipendere da un atto della Commissione
Alcune scadenze del PPWR non possono essere correttamente indicate come un’unica data senza una condizione aggiuntiva.
| Requisito | Data di riferimento | Condizione aggiuntiva |
|---|---|---|
| Etichettatura armonizzata | 12 agosto 2028 | oppure 24 mesi dall’atto di esecuzione pertinente – la data successiva |
| Progettazione per il riciclaggio | 1 gennaio 2030 | oppure 24 mesi dagli atti delegati pertinenti – la data successiva |
| Limite di spazio vuoto | 1 gennaio 2030 | oppure 3 anni dagli atti di esecuzione pertinenti – la data successiva |
| Riciclaggio su larga scala | 1 gennaio 2035 | oppure 5 anni dagli atti di esecuzione pertinenti – la data successiva |
Proprio per questo il calendario PPWR aziendale dovrebbe essere un documento aggiornato, non una tabella una tantum preparata nel 2026 e conservata senza modifiche fino al 2040.
Non ogni data PPWR costituisce un obbligo diretto per l’impresa
Nel PPWR esistono tre diversi tipi di scadenze:
| Tipo | Esempio | Chi è responsabile? |
|---|---|---|
| Requisito diretto del prodotto | contenuto di materiale riciclato | operatore economico pertinente |
| Requisito dipendente da un atto della Commissione | Design for Recycling | azienda, alla decorrenza del termine applicabile |
| Obiettivo dello Stato membro | riduzione dei rifiuti del 5/10/15% | Stato che può applicare strumenti con effetti sulle aziende |
La distinzione è importante per costruire la matrice di conformità. L’obiettivo dello Stato non deve essere automaticamente inserito come parametro di conformità di una singola bottiglia o scatola.
Cosa dovrebbe avere già organizzato l’azienda nel 2026?
L’errore più grande sarebbe ritenere che, poiché alcuni requisiti iniziano nel 2030, fino al 2029 non si possa fare nulla.
Già ora è opportuno:
- inventariare tutti i tipi di imballaggio,
- definire il ruolo dell’azienda per ciascun tipo,
- associare fornitori e componenti,
- raccogliere le specifiche dei materiali,
- stabilire versioni e revisioni degli imballaggi,
- identificare i requisiti già applicabili,
- separarli dai requisiti futuri,
- contrassegnare gli imballaggi che richiedono una riprogettazione prima del 2030,
- stabilire un meccanismo per monitorare i nuovi atti della Commissione,
- collegare la documentazione tecnica a tipi di imballaggio specifici.
Il calendario PPWR dovrebbe essere definito anche per reparti aziendali
Il PPWR non è un progetto di un solo reparto compliance.
| Reparto | Cosa dovrebbe monitorare? |
|---|---|
| Acquisti | Fornitori, dati sui materiali, materiale riciclato, modifiche delle specifiche |
| R&D / Packaging | Riciclabilità, riduzione al minimo, progettazione, prove |
| Quality | Rapporti di prova, identificazione delle versioni, procedure di modifica |
| Legal / Compliance | Termini, atti delegati e di esecuzione, ruoli degli operatori |
| Marketing | Etichettatura e modifiche dei progetti grafici |
| Logistica | Imballaggi per il trasporto, e-commerce, spazio vuoto e riutilizzo |
| IT / master data | Codici degli imballaggi, componenti, versioni, documenti e termini |
Come collegare il calendario PPWR alla documentazione tecnica?
Non è necessario aggiornare tutte le dichiarazioni solo perché è cambiata una data nel calendario.
Occorre prima stabilire se il nuovo requisito:
- si applica a un tipo specifico di imballaggio,
- modifica la base della valutazione precedente,
- richiede nuovi dati o prove,
- richiede una riprogettazione della struttura,
- richiede una modifica della documentazione tecnica,
- influisce sul contenuto della dichiarazione di conformità.
Pertanto, un buon sistema dovrebbe collegare:
requisito → data di applicazione → tipo di imballaggio → prova → valutazione → versione della documentazione → dichiarazione.
Errori più comuni nei calendari PPWR
- considerare il 12 agosto 2026 come data di inizio di tutti gli obblighi;
- indicare il 2030 senza specificare un articolo concreto;
- omettere la condizione della «data più tardiva»;
- confondere l’obiettivo dello Stato membro con il requisito relativo a un singolo imballaggio;
- considerare il 2035 come un termine semplice e incondizionato per ogni elemento della riciclabilità;
- non considerare il 2038 e il passaggio dalla classe C alla classe B;
- mancanza di un piano separato per il contenuto di riciclato nel 2030 e nel 2040;
- mancato monitoraggio degli atti delegati e di esecuzione;
- avviare la riprogettazione dell’imballaggio solo alla data di entrata in vigore del requisito;
- mancanza di collegamento del calendario con la documentazione tecnica.
Calendario PPWR – checklist di attuazione in azienda
- Crea un registro di tutti i requisiti PPWR.
- Assegna il numero dell’articolo a ciascun requisito.
- Registra la data base di applicazione.
- Indica i termini dipendenti dagli atti della Commissione.
- Assegna il requisito ai tipi di imballaggio pertinenti.
- Individua il responsabile aziendale del requisito.
- Stabilisci un termine interno anteriore alla data legale.
- Registra quali dati o studi devono essere ottenuti.
- Pianifica la modifica della progettazione, se necessaria.
- Collega il risultato della valutazione alla documentazione tecnica.
- Monitora la pubblicazione degli atti delegati e di esecuzione.
- Rivedi il calendario dopo ogni modifica rilevante della normativa o degli orientamenti.
Quando conviene automatizzare il monitoraggio delle scadenze PPWR?
Con pochi tipi di imballaggio, il calendario può essere gestito manualmente. Con centinaia di varianti, tuttavia, emerge il problema delle dipendenze.
Un nuovo requisito può riguardare tutte le bottiglie in PET, ma non gli imballaggi di trasporto in cartone. Un altro può riguardare esclusivamente gli imballaggi per l’e-commerce. Un ulteriore requisito può modificare i requisiti solo dopo l’entrata in vigore di un atto di esecuzione.
Il valore maggiore è quindi offerto da un sistema che non si limita a memorizzare una data, ma sa indicare quali imballaggi specifici richiedono un’azione.
Calendario PPWR – conclusioni principali per il periodo 2026–2040
Il PPWR non ha un’unica data di attuazione. Il 12 agosto 2026 è la data base di inizio dell’applicazione del regolamento, ma i requisiti successivi si applicano per fasi.
Per la maggior parte delle imprese, il principale punto di svolta sarà intorno al 2030, quando convergeranno i requisiti relativi alla riciclabilità, al contenuto di riciclato, alla riduzione al minimo, a determinati formati monouso, al riutilizzo e allo spazio vuoto.
Nel 2035 la riciclabilità dovrà essere collegata anche al riciclaggio su larga scala, nel 2038 la classe minima diventerà la classe B e il 2040 comporterà un ulteriore innalzamento di alcuni obiettivi.
La distinzione più importante è tuttavia quella tra date fisse e termini dipendenti da successivi atti della Commissione. In questo modo l’impresa può pianificare i progetti con sufficiente anticipo, senza però dichiarare il soddisfacimento dei requisiti secondo una metodologia non ancora definitivamente attivata.
FAQ – termini e calendario PPWR
Da quando si applica il PPWR?
Il regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in linea di principio dal 12 agosto 2026. I singoli requisiti possono tuttavia avere propri termini successivi.
Cosa è diventato applicabile il 12 agosto 2026?
Da tale data il PPWR si applica in via generale, compresi i rispettivi obblighi degli operatori economici e i requisiti già previsti per questa fase, come la restrizione delle PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti. Ciò non significa l’avvio di tutti i requisiti previsti per il periodo 2030–2040.
Cosa cambia nel PPWR dal 2030?
Intorno al 2030 assumono rilevanza, tra l’altro, i criteri di riciclabilità, i livelli minimi di materiale riciclato in determinati imballaggi di plastica, la riduzione al minimo di peso e volume, le restrizioni per alcuni formati monouso, gli obiettivi di riutilizzo e il rapporto di spazio vuoto. Alcune scadenze dipendono da atti della Commissione.
Tutti i requisiti PPWR con data 2030 iniziano esattamente il 1° gennaio 2030?
No. Ad esempio, i criteri Design for Recycling e il rapporto di spazio vuoto utilizzano un meccanismo di data successiva dipendente dall’entrata in vigore dei rispettivi atti delegati o di esecuzione.
Cosa cambierà nel 2038?
Dal 1° gennaio 2038, gli imballaggi soggetti al sistema delle classi di prestazione di riciclabilità dovranno raggiungere almeno la classe B, corrispondente a un livello di almeno l’80%. La classe C non sarà più, in linea di principio, sufficiente per l’immissione dell’imballaggio sul mercato.
Fonti
Base giuridica: Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – EUR-Lex
Orientamenti della Commissione europea: Comunicazione della Commissione C/2026/3084 – Orientamenti relativi al regolamento (UE) 2025/40
Nell’articolo sono stati utilizzati in particolare:
- art. 5 – sostanze presenti negli imballaggi e restrizione delle PFAS,
- art. 6 – riciclabilità degli imballaggi,
- art. 7 – contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica,
- art. 10 – riduzione al minimo degli imballaggi,
- art. 12 – etichettatura degli imballaggi,
- art. 15–21 – obblighi degli operatori economici,
- art. 24 – rapporto di spazio vuoto,
- art. 25 e allegato V – restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio,
- art. 29 – obiettivi di riutilizzo,
- art. 38–39 – valutazione della conformità e dichiarazione UE di conformità,
- art. 43 – prevenzione dei rifiuti di imballaggio,
- art. 50 – sistemi di deposito cauzionale e raccolta differenziata,
- art. 71 – entrata in vigore e applicazione del PPWR.
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