PPWR per l’importatore dalla Cina – quali documenti richiedere?

L’importatore che importa dalla Cina un imballaggio o un prodotto imballato dovrebbe, prima di immetterlo sul mercato dell’UE, verificare che il fabbricante interessato abbia effettuato la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità e soddisfatto gli altri requisiti applicabili del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. In pratica, ciò significa che non conviene richiedere al fornitore cinese un unico generico «PPWR Certificate». È necessario un pacchetto di dati controllato che consenta di collegare uno specifico tipo di imballaggio ai suoi materiali, rapporti, valutazione della conformità e dichiarazione.

L’importatore non deve automaticamente redigere personalmente la dichiarazione solo perché importa merci da fuori dell’UE. Tuttavia, se immette l’imballaggio con il proprio nome o marchio oppure apporta una modifica che può incidere sulla conformità, può essere soggetto agli obblighi del fabbricante. Pertanto, il processo dovrebbe iniziare dalla definizione dei ruoli e solo successivamente dall’invio alla fabbrica di una checklist dei documenti.

Importando prodotti dalla Cina, sei un importatore ai sensi del regolamento PPWR?

In linea di principio sì, se sei un soggetto stabilito nell’Unione e immetti sul mercato un imballaggio o un prodotto imballato proveniente da un paese terzo.

Gli orientamenti della Commissione del 2026 contengono una sezione separata dedicata alla definizione di importatore e sottolineano l’importanza del soggetto effettivamente stabilito nell’Unione.

Il solo fatto che la controparte cinese:

  • abbia fabbricato il prodotto,
  • lo abbia imballato,
  • abbia emesso la fattura,
  • abbia organizzato il trasporto,

non esclude gli obblighi dell’importatore derivanti dall’art. 18.

Importatore dalla Cina e fabbricante: definisci prima chi redige la dichiarazione

L’importatore e il fabbricante sono due ruoli diversi.

Se il soggetto cinese fabbrica e vende l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio marchio, può essere il fabbricante interessato e l’importatore svolge gli obblighi di verifica previsti dall’art. 18.

La situazione cambia quando l’importatore:

  • ordina il prodotto o l’imballaggio con il proprio nome o marchio,
  • decide il suo progetto e le sue specifiche in modo corrispondente alla definizione di fabbricante,
  • oppure modifica l’imballaggio in modo tale da poter incidere sulla conformità.

In tal caso occorre analizzare l’art. 3 e l’art. 21 dal punto di vista degli obblighi del fabbricante.

Private label dalla Cina: il tuo marchio può cambiare il tuo ruolo

Il proprio marchio è uno dei principali punti di rischio per l’importatore.

La Commissione, negli orientamenti C/2026/3084, chiarisce che il fabbricante non deve necessariamente essere il soggetto che gestisce fisicamente la linea di produzione. Rileva anche chi fa progettare o fabbricare il prodotto con il proprio nome o marchio.

Pertanto, l’affermazione:

«La fabbrica è il produttore, quindi è responsabile del PPWR»

può essere errata nel caso di private label.

L’eccezione specifica prevista per determinate microimprese richiede, tra l’altro, che il fornitore sia situato nello stesso Stato membro. In caso di collaborazione diretta con una fabbrica in Cina, tale condizione non è soddisfatta.

Cosa deve verificare l’importatore prima di immettere l’imballaggio sul mercato?

L’art. 18 richiede che l’importatore immetta sul mercato esclusivamente imballaggi conformi.

Prima dell’importazione occorre verificare in particolare che il fabbricante:

  • abbia effettuato la corretta procedura di valutazione della conformità,
  • abbia redatto la documentazione tecnica,
  • abbia redatto la dichiarazione UE di conformità,
  • abbia correttamente etichettato l’imballaggio conformemente ai requisiti applicabili,
  • abbia apposto i dati identificativi richiesti.

L’importatore dovrebbe inoltre assicurarsi che i propri dati identificativi siano apposti nella forma prevista dall’articolo 18 e che le condizioni di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità.

Pacchetto di documenti PPWR per i fornitori – quali documenti richiedere alla fabbrica in Cina?

È preferibile non inviare al fornitore un’unica domanda: «Do you comply with PPWR?». Invia un elenco di dati e documenti specifici.

Documento / informazione Perché è necessario? Priorità
Identificazione del fabbricante Individuazione del soggetto responsabile della valutazione e della dichiarazione Da verificare obbligatoriamente
Dichiarazione UE di conformità Risultato formale della valutazione di conformità Essenziale
Documentazione tecnica / accesso garantito Base probatoria della dichiarazione Essenziale
Specifica dell’imballaggio Identificazione della versione e della struttura Essenziale
BOM / composizione dei materiali Valutazione di componenti e sostanze Essenziale
Rapporti di prova Prove per i parametri che richiedono misurazione In base al rischio
Dati sulle sostanze Articolo 5 del PPWR Essenziale
Dati sul materiale riciclato Preparazione ai requisiti dell’articolo 7, se pertinente In base al materiale e al termine
Dati per la valutazione della riciclabilità Materiali, etichette, adesivi, rivestimenti, chiusure Priorità crescente
Notifica di modifica Controllo delle modifiche successive Molto alta

1. Richiedi una corretta dichiarazione UE di conformità, non un «PPWR Certificate»

La dichiarazione UE di conformità dovrebbe essere conforme all’articolo 39 e alla struttura dell’allegato VIII.

Dovrebbe consentire di stabilire, tra l’altro:

  • a quale imballaggio si riferisce,
  • chi è il fabbricante,
  • qual è l’oggetto della dichiarazione,
  • a quali disposizioni pertinenti si riferisce,
  • quali norme o specifiche sono indicate, se applicabili,
  • chi ha firmato il documento e quando.

Nome del file:

PPWR_Certificate_Final.pdf

non ha alcuna rilevanza se il suo contenuto non corrisponde a una reale dichiarazione di conformità.

Come verificare una dichiarazione PPWR ricevuta dalla Cina?

Non è sufficiente verificare se il documento reca un timbro.

Verifica nell’ordine:

  1. Il soggetto indicato è effettivamente il fabbricante corretto?
  2. Il documento riguarda esattamente la versione ordinata?
  3. Il codice nella dichiarazione corrisponde alla specifica?
  4. La descrizione del materiale corrisponde all’imballaggio effettivo?
  5. Le disposizioni indicate sono aggiornate?
  6. Le norme o le specifiche sono state effettivamente utilizzate?
  7. La dichiarazione è firmata?
  8. Il documento reca una data e una versione controllata?

Particolarmente pericolosa è una dichiarazione relativa a „all packaging supplied by our company”, quando il fornitore produce decine di materiali e configurazioni diversi.

2. Documentazione tecnica – cosa richiedere al produttore cinese?

La documentazione tecnica costituisce la base della valutazione della conformità e dovrebbe essere conforme all’allegato VII.

Dovrebbe comprendere, se del caso:

  • descrizione dell’imballaggio e della sua destinazione d’uso,
  • dati di progettazione e disegni,
  • materiali delle parti costitutive,
  • spiegazioni della struttura,
  • norme e specifiche applicate,
  • analisi e valutazione del rischio di non conformità,
  • valutazioni tecniche pertinenti,
  • relazioni di prova utilizzate come prova.

L’importatore dovrebbe sapere già prima dell’inizio delle vendite dove si trova tale documentazione e come verrà messa a disposizione in caso di richiesta dell’autorità competente.

L’importatore deve disporre internamente della documentazione tecnica completa?

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio distingue tra l’obbligo di conservare una copia della dichiarazione e l’obbligo di garantire la disponibilità della documentazione tecnica.

L’importatore dovrebbe conservare una copia della dichiarazione UE di conformità.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, le disposizioni richiedono di garantire che possa essere messa a disposizione dell’autorità competente.

Non si dovrebbe quindi presentare come requisito letterale del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio il principio:

„ogni importatore deve avere localmente sul proprio server una copia completa dell’intero fascicolo”.

Dal punto di vista operativo, disporre delle parti più importanti della documentazione può tuttavia ridurre sensibilmente il rischio, in particolare quando la collaborazione con un fornitore extra-UE è instabile.

3. Richiedi una specifica univoca dell’imballaggio

Senza una specifica non è possibile stabilire in modo affidabile a cosa si riferiscano le relazioni e la dichiarazione.

La specifica dovrebbe comprendere, a seconda dell’imballaggio:

  • codice del materiale,
  • codice dell’imballaggio,
  • dimensioni,
  • massa o grammatura,
  • struttura degli strati,
  • componenti principali,
  • tipi di materiali,
  • rivestimenti,
  • adesivi,
  • etichette,
  • chiusure,
  • numero di revisione.

È opportuno richiedere che il numero di revisione compaia anche su altri documenti del fornitore.

4. Richiedi una BOM – elenco di tutti i componenti dell’imballaggio

Per un imballaggio con più componenti, una tabella BOM è molto utile.

Componente Materiale Peso Codice fornitore Revisione
Bottiglia PET 22.0 g PET-B22 R3
Tappo HDPE 2.4 g CAP-H24 R2
Etichetta PP + adesivo 1.1 g LAB-P11 R1

I dati sono esemplificativi.

Tale documento consente in seguito di stabilire se la modifica di un componente possa incidere sulla valutazione precedente.

5. Documenti relativi alle sostanze – „eco material” non basta

L’art. 5 contiene requisiti relativi alle sostanze presenti negli imballaggi.

Il fornitore dovrebbe fornire dati che consentano di valutare i requisiti applicabili al materiale in questione.

A seconda dell’imballaggio, potrebbero essere necessari:

  • dichiarazioni sulla composizione,
  • specifiche di rivestimenti e inchiostri,
  • informazioni sugli adesivi,
  • rapporti di analisi delle sostanze,
  • dati sulle materie prime riciclate.

Le diciture di marketing:

«green», «eco», «environmental material», «EU standard»

non costituiscono di per sé una prova del rispetto di un requisito specifico.

6. Metalli pesanti – verifica la prova per il materiale specifico

Il PPWR mantiene la restrizione relativa al contenuto complessivo di:

  • piombo,
  • cadmio,
  • mercurio,
  • cromo esavalente.

Se ti basi su un rapporto del fornitore, verifica che il campione analizzato corrisponda al materiale e alla versione attuali.

Un rapporto emesso cinque anni prima per «plastic material» senza numero di specifica può avere scarso valore probatorio per l’imballaggio attuale.

7. PFAS – particolare cautela per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti

Dal 12 agosto 2026 si applicano i limiti PFAS stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti.

Se importi tali imballaggi o prodotti in essi imballati, è opportuno richiedere al fornitore:

  • informazioni sulla composizione del materiale e dei rivestimenti,
  • informazioni sull’uso di tecnologie fluorurate,
  • rapporti delle analisi pertinenti, se necessari,
  • l’identificazione del campione analizzato,
  • il metodo di analisi e i limiti di rilevabilità.

La sola dichiarazione:

«No intentionally added PFAS»

potrebbe non essere sufficiente a dimostrare tutti i criteri PPWR, poiché la restrizione non riguarda esclusivamente i PFAS aggiunti intenzionalmente.

Il PPWR non sostituisce la documentazione per il contatto con alimenti

Se l’imballaggio è a contatto con alimenti, occorre considerare parallelamente le pertinenti disposizioni relative ai materiali destinati al contatto con gli alimenti.

Un documento per il contatto con alimenti non è automaticamente una dichiarazione PPWR e viceversa.

Nella qualificazione del fornitore è quindi opportuno separare due pacchetti:

  • la documentazione PPWR relativa all’imballaggio,
  • la documentazione derivante dalle pertinenti disposizioni FCM.

8. Dati sul contenuto di riciclato – inizia a raccoglierli a livello di materiale

L’articolo 7 introduce successivi livelli minimi di contenuto di materiale riciclato post-consumo per determinati imballaggi in plastica.

Tuttavia, nel 2026 non si dovrebbe richiedere a ogni fornitore una certificazione finale secondo tutti i futuri metodi solo perché l’obiettivo è previsto dal PPWR.

Già oggi è invece opportuno raccogliere:

  • la quota di materiale vergine e riciclato,
  • il tipo di riciclato,
  • l’informazione se si tratta di PCR,
  • l’identificazione del fornitore della materia prima,
  • i documenti di tracciabilità dell’origine, se utilizzati.

9. Riciclabilità – richiedi dati di progettazione, non una fittizia classe PPWR

I requisiti di progettazione ai fini del riciclaggio sono attuati per fasi e dipendono anche da successivi atti della Commissione.

Pertanto, attualmente è più importante di un casuale «Recyclability Certificate A» raccogliere dati che consentano di effettuare la corretta valutazione secondo la metodologia ufficiale.

È opportuno ottenere dal fornitore:

  • il materiale esatto di ciascun componente,
  • la massa dei componenti,
  • il tipo di etichetta,
  • l’adesivo,
  • la chiusura,
  • i rivestimenti,
  • i coloranti,
  • altri elementi che possono influire sulla selezione e sul riciclaggio.

10. Riduzione al minimo – richiedi massa, dimensioni e giustificazione del design

L’articolo 10 introduce requisiti volti a ridurre al minimo la massa e il volume dell’imballaggio necessari per garantirne la funzionalità; i principali requisiti sono applicati gradualmente.

Già in fase di acquisto, conviene richiedere:

  • la massa dell’imballaggio,
  • le dimensioni,
  • le tolleranze di produzione,
  • i dati sulla resistenza,
  • i risultati dei test, se il design è giustificato da proprietà funzionali.

È molto più semplice che tentare di ricostruire i dati dopo alcuni anni di collaborazione.

11. Quali rapporti di prova richiedere a un fornitore cinese?

Non esiste un unico “PPWR test report” obbligatorio per ogni imballaggio.

Il rapporto va richiesto per una specifica lacuna probatoria.

A seconda dell’imballaggio, possono essere necessari, tra l’altro:

  • prove sulle sostanze,
  • analisi PFAS,
  • prove sui materiali,
  • prove meccaniche,
  • prove di barriera,
  • altre prove a giustificazione di uno specifico criterio.

Non acquistare un pacchetto completo di test solo perché il laboratorio lo ha chiamato “EU PPWR Package”.

Come verificare un rapporto di laboratorio dalla Cina?

La domanda più importante non è “il rapporto ha un aspetto professionale?”, bensì “questo risultato riguarda esattamente ciò che importo?”.

Verifica Perché?
Il nome del laboratorio Verifica della fonte del documento
Il numero del rapporto Tracciabilità del documento
L’identificazione del campione Collegamento con il materiale
Il codice del fornitore Collegamento con la specifica
La data Valutazione dell’attualità
Il metodo Verifica di ciò che è stato effettivamente misurato
I limiti di quantificazione Particolarmente importanti per limiti bassi
Il risultato e le unità Confronto con il requisito

L’importatore deve richiedere prove per ogni lotto dalla Cina?

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non stabilisce una regola generale unica che imponga prove di laboratorio per ogni lotto di ogni imballaggio.

Occorre tuttavia garantire che la produzione rimanga conforme alla specifica valutata.

La frequenza dei controlli può dipendere da:

  • il rischio del materiale,
  • la stabilità del fornitore,
  • la variabilità del processo,
  • i risultati dei controlli precedenti,
  • le modifiche delle materie prime,
  • altre disposizioni applicabili.

Una buona procedura può quindi prevedere un test iniziale, un test dopo una modifica sostanziale e una verifica periodica, anziché sottoporre ogni container a prove senza criterio.

12. Dati dell’importatore sull’imballaggio – verifica l’artwork prima della spedizione

L’articolo 18 impone all’importatore anche obblighi di identificazione.

L’importatore dovrebbe indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i dati di contatto richiesti dal regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

È più sicuro verificare questo elemento prima dell’approvazione dell’artwork o della stampa.

Se i dati pertinenti devono essere trasmessi in una forma alternativa ammissibile, occorre assicurarsi che essa soddisfi effettivamente le condizioni dell’articolo 18.

Applicare i dati solo dopo l’arrivo del container può essere notevolmente più costoso di una corretta preparazione della produzione.

Non richiedere troppo presto al fornitore la futura marcatura PPWR

I requisiti relativi alla marcatura armonizzata PPWR vengono introdotti gradualmente.

Non si dovrebbero quindi impartire alla fabbrica cinese istruzioni quali:

«stampa già tutti i futuri simboli PPWR»

senza verificare se il relativo modello e la data di applicazione siano effettivamente già in vigore.

In caso contrario, l’importatore potrebbe ordinare un’enorme partita di imballaggi con una grafica obsoleta o errata.

13. Il documento a lungo termine più importante: procedura di notifica delle modifiche

Anche una documentazione perfetta perde valore se la fabbrica modifica successivamente il materiale senza informare l’importatore.

Per questo, nelle condizioni di acquisto è opportuno introdurre l’obbligo di notificare preventivamente le modifiche riguardanti:

  • il fornitore della materia prima,
  • il materiale,
  • la formulazione,
  • il colorante,
  • l’adesivo,
  • il rivestimento,
  • la percentuale di materiale riciclato,
  • la grammatura,
  • la struttura,
  • il processo produttivo, se può incidere sulla caratteristica valutata.

Si tratta di uno strumento contrattuale e qualitativo, non di un modulo separato imposto dal PPWR.

Clausola esemplificativa «no change without notification»

Nella documentazione di acquisto si può applicare, ad esempio, la seguente regola:

Il testo costituisce un esempio organizzativo, non una clausola legale pronta all’uso per ogni contratto. Deve essere adattato al modello di collaborazione e alla legge applicabile al contratto.

Quali documenti richiedere prima di emettere un Purchase Order?

Il momento più costoso per scoprire un problema con il PPWR è quando 40 000 unità di imballaggi sono già state prodotte.

Prima del PO è opportuno ottenere:

  1. l’identificazione del fabbricante,
  2. una specifica preliminare dell’imballaggio,
  3. la BOM o la composizione del materiale,
  4. i dati relativi alle sostanze,
  5. i rapporti di prova disponibili,
  6. le informazioni sui rivestimenti, adesivi e inchiostri utilizzati,
  7. i dati sul materiale riciclato, se pertinenti,
  8. la conferma della possibilità di fornire la documentazione tecnica,
  9. una procedura di notifica delle modifiche approvata.

In questa fase, l’obiettivo è stabilire se il fornitore sarà in grado di soddisfare i requisiti del mercato UE.

Quali documenti richiedere prima della spedizione della merce dalla Cina?

Prima della spedizione, occorre passare dai documenti «di progetto» ai documenti corrispondenti alla produzione finale.

  1. Specifica finale dell’imballaggio con numero di revisione.
  2. BOM finale.
  3. Rapporti aggiornati utilizzati nella valutazione.
  4. Conferma che non sono state introdotte modifiche non notificate.
  5. Grafica e marcatura finali.
  6. Dichiarazione UE di conformità, se il fabbricante pertinente ha completato la valutazione.
  7. Conferma della disponibilità della documentazione tecnica.
  8. Identificazione del lotto o della produzione che consenta di collegare la fornitura alla specifica.

In questo modo, i documenti riguardano il prodotto effettivamente spedito e non un campione di sei mesi prima.

Elenco pronto da inviare al fornitore in Cina

Una breve richiesta può essere formulata come segue:

L’elenco deve essere adattato allo specifico imballaggio. Non ogni punto richiede lo stesso rapporto e non ogni futuro requisito PPWR è già applicabile oggi.

Cosa non accettare come documentazione PPWR sufficiente?

Le più comuni segnali di allarme nelle importazioni dalla Cina sono:

  • un «PPWR Certificate» di una pagina senza indicazione della base giuridica;
  • una dichiarazione senza identificazione dell’imballaggio;
  • un documento firmato da un’azienda di cui nessuno sa spiegare il ruolo;
  • un rapporto relativo a un altro codice materiale;
  • una prova senza numero di campione;
  • un rapporto eseguito prima della modifica della formulazione;
  • una dichiarazione «EU compliant» senza parametri specifici;
  • assenza di informazioni su adesivi e rivestimenti;
  • «PFAS free» senza definizione e campo di applicazione della prova;
  • una classe privata di riciclabilità presentata come classe PPWR finale ufficiale;
  • rifiuto di fornire qualsiasi composizione del materiale;
  • assenza di consenso a informare l’importatore delle modifiche.

Cosa fare se il fornitore cinese non vuole fornire la documentazione?

Se l’importatore non può verificare che gli obblighi richiesti siano stati adempiuti, il solo fatto che il fornitore firmi una dichiarazione non risolve il problema.

Le possibili azioni includono:

  1. stabilire quali informazioni sono realmente riservate,
  2. firmare un NDA,
  3. trasmettere parte dei documenti direttamente a un laboratorio o consulente indipendente,
  4. ottenere un rapporto per un campione controllato dall’importatore,
  5. concordare l’accesso alla documentazione su richiesta dell’autorità,
  6. cambiare fornitore, se l’assenza di dati impedisce di dimostrare la conformità.

Argomento:

«to jest secret, trust us»

non crea automaticamente un’eccezione agli obblighi PPWR.

Prodotto fabbricato in Cina prima del 12 agosto 2026: è automaticamente esente?

Non si deve equiparare la data di fabbricazione in Cina alla data di immissione sul mercato nell’Unione.

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e gli orientamenti della Commissione riferiscono le disposizioni transitorie al momento dell’immissione dell’imballaggio sul mercato e alle date di inizio dell’applicazione dei requisiti pertinenti.

Il solo fatto che il contenitore sia stato fabbricato o persino spedito dalla Cina prima di una determinata data non dovrebbe essere considerato una prova automatica che l’imballaggio sia già stato immesso sul mercato dell’UE.

Per le vecchie scorte occorre quindi stabilire lo status effettivo del lotto specifico.

Per quanto tempo l’importatore conserva la dichiarazione PPWR?

L’importatore conserva una copia della dichiarazione UE di conformità per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.

Tipo di imballaggio Copia della dichiarazione
Monouso 5 anni
Riutilizzabile 10 anni

Dovrebbe inoltre garantire la possibilità di mettere a disposizione dell’autorità competente la documentazione tecnica.

L’importatore ha sempre 10 giorni per presentare la documentazione?

Il termine di 10 giorni non deve essere considerato un termine universale per ogni richiesta rivolta all’importatore.

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio richiede all’importatore di collaborare con le autorità competenti e di fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità.

La disposizione specifica relativa a 10 giorni dal ricevimento della richiesta è invece contenuta nell’art. 17, nell’ambito di uno dei compiti che può svolgere il rappresentante autorizzato.

Dal punto di vista operativo, l’importatore dovrebbe tuttavia organizzare la documentazione in modo da poterla presentare molto rapidamente.

Tracciabilità: registra non solo i documenti, ma anche le forniture

L’art. 22 richiede la possibilità di identificare gli operatori interessati nella catena di approvvigionamento.

L’importatore dovrebbe quindi essere in grado di collegare:

fornitore → PO → lotto → versione del materiale → tipo di imballaggio → rapporti → dichiarazione → clienti.

Ciò è particolarmente importante se il problema emerge solo dopo alcuni mesi e occorre stabilire quali forniture ne fossero interessate.

Come integrare il PPWR nella procedura di acquisto dalla Cina?

Il modello più sicuro si compone di diversi punti di controllo.

Fase Punto di controllo PPWR
RFQ Il fornitore conferma la capacità di fornire i dati richiesti
Sample La specifica e il campione sono collegati in modo univoco
PO Specifica approvata e controllo delle modifiche
Pre-production Lacune documentali chiuse
Pre-shipment I documenti finali corrispondono alla produzione in serie
Import L’importatore ha completato la verifica di cui all’art. 18
Dopo la modifica Nuova valutazione dell’impatto sulla conformità

Vale la pena valutare il fornitore non solo in base al prezzo, ma anche alla qualità della documentazione

Uno stabilimento in grado di fornire documentazione controllata può essere molto più sicuro per l’importatore rispetto a un fornitore più economico di alcuni punti percentuali, ma privo di un sistema di gestione delle modifiche.

Alla scorecard del fornitore puoi aggiungere:

  • completezza delle specifiche,
  • tracciabilità dei rapporti,
  • tempo di risposta alle richieste di documenti,
  • qualità delle notifiche di modifica,
  • conformità dei campioni alla produzione in serie,
  • storico delle modifiche non comunicate.

Gli errori più comuni dell’importatore dalla Cina nel PPWR

  • richiedere solo un «certificato PPWR»;
  • non identificare il fabbricante corretto;
  • presumere che l’importatore debba sempre redigere personalmente la dichiarazione;
  • considerare sufficiente un’unica dichiarazione generale della fabbrica per tutti gli imballaggi;
  • assenza del numero di revisione della specifica;
  • rapporti relativi a materiali diversi dalla produzione in serie;
  • assenza della BOM;
  • assenza di dati su adesivi, rivestimenti o etichette;
  • assenza di una procedura di notifica delle modifiche;
  • ordinare la produzione prima di colmare le lacune documentali;
  • testare un insieme casuale di parametri anziché requisiti specifici;
  • richiedere classi PPWR finali future prima di iniziare ad applicare la metodologia corretta;
  • mancato controllo dei dati dell’importatore sull’artwork;
  • contare di ottenere la documentazione solo dopo una comunicazione dell’autorità;
  • confondere gli obblighi dell’importatore con quelli del produttore EPR.

PPWR per l’importatore dalla Cina – checklist completa dei documenti

  1. Stabilisci se sei un importatore ai fini del PPWR.
  2. Identifica il fabbricante corretto.
  3. Verifica se operi con il tuo marchio.
  4. Ottieni l’identificazione del fabbricante.
  5. Ottieni la specifica finale dell’imballaggio.
  6. Ottieni la BOM.
  7. Raccogli dati su tutti i materiali.
  8. Raccogli dati su rivestimenti, adesivi, etichette e chiusure.
  9. Verifica le prove relative alle sostanze.
  10. Per il contatto con gli alimenti, verifica PFAS e altri requisiti pertinenti.
  11. Verifica i rapporti di prova.
  12. Controlla l’identificazione dei campioni.
  13. Raccogli dati sul materiale riciclato, se pertinenti.
  14. Raccogli i dati necessari per la futura valutazione della riciclabilità.
  15. Determina massa e dimensioni dell’imballaggio.
  16. Ottieni la dichiarazione di conformità UE.
  17. Verificane la conformità all’allegato VIII.
  18. Assicura la disponibilità della documentazione tecnica.
  19. Controlla i dati dell’importatore sull’imballaggio.
  20. Introduci la notifica delle modifiche.
  21. Collega i documenti al numero di versione.
  22. Prima della spedizione, conferma l’assenza di modifiche non comunicate.
  23. Conserva una copia della dichiarazione per il periodo pertinente.
  24. Conserva i dati di tracciabilità.
  25. Istituisci una procedura di rivalutazione dopo una modifica.

Come gestire i documenti PPWR con molti fornitori dalla Cina?

Con pochi prodotti, la checklist può essere gestita manualmente.

Con diverse decine di fabbriche, il problema diventa che un singolo fornitore può avere:

  • diverse decine di materiali,
  • molte revisioni,
  • rapporti diversi,
  • molte dichiarazioni,
  • scadenze di aggiornamento diverse.

L’aspetto più importante non è quindi la semplice archiviazione dei PDF, ma il mantenimento del legame tra il documento e una specifica concreta.

Il sistema dovrebbe consentire di seguire:

fornitore → materiale → revisione → rapporto → requisito → tipo di imballaggio → documentazione → dichiarazione → consegna.

Quali documenti richiedere a un fornitore dalla Cina – conclusioni principali

L’importatore non dovrebbe cercare un unico «certificato PPWR». Dovrebbe predisporre un pacchetto controllato di prove per uno specifico tipo e una specifica versione di imballaggio.

La base è costituita dalla dichiarazione di conformità UE, dalla disponibilità garantita della documentazione tecnica, dalla specifica dell’imballaggio, dalla BOM, dai dati sui materiali e dai rapporti necessari per dimostrare requisiti specifici.

Tanto importanti quanto i documenti iniziali sono l’impegno del fornitore a informare sulle modifiche successive.

Il processo più sicuro è il seguente:

qualifica del fornitore → dati sui materiali → campione → valutazione della documentazione → PO → produzione → verifica finale → spedizione → importazione → monitoraggio delle modifiche.

FAQ – PPWR per l’importatore dalla Cina

Quali documenti PPWR deve fornire il fornitore cinese?

A seconda del ruolo del fornitore e del tipo di imballaggio, possono essere necessari la dichiarazione UE di conformità del fabbricante competente, dati che garantiscano l’accesso alla documentazione tecnica, la specifica dell’imballaggio, la composizione dei materiali, rapporti di prova e altre evidenze necessarie per valutare specifici requisiti PPWR.

L’importatore dalla Cina deve rilasciare una propria dichiarazione PPWR?

Non per il solo fatto dell’importazione. In linea di principio, la dichiarazione è redatta dal fabbricante competente e l’importatore ne verifica l’esistenza e conserva una copia. Tuttavia, se l’importatore è considerato fabbricante, ad esempio in relazione a un proprio marchio o a una modifica che incide sulla conformità, i suoi obblighi possono cambiare.

Un “PPWR Certificate” della fabbrica è sufficiente?

Tale documento non deve essere automaticamente considerato sufficiente. Il PPWR prevede una dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica. Un certificato o un rapporto può costituire una delle evidenze, ma non sostituisce l’intero processo solo perché reca “PPWR” nel nome.

L’importatore deve avere l’intera documentazione tecnica sul proprio server?

Il PPWR distingue tra la conservazione di una copia della dichiarazione e la garanzia della disponibilità della documentazione tecnica. L’importatore deve garantire che la documentazione possa essere messa a disposizione dell’autorità competente. Dal punto di vista del rischio, è tuttavia opportuno disporre localmente almeno dei dati e delle evidenze più importanti.

È necessario testare ogni fornitura dalla Cina?

Il PPWR non stabilisce un obbligo universale di test di laboratorio per ogni lotto di ogni imballaggio. L’ambito e la frequenza dei controlli dovrebbero corrispondere al requisito specifico, al rischio, alla stabilità del processo e alle modifiche dei materiali, nonché ad altre disposizioni applicabili.

Fonti

Base giuridica: Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – EUR-Lex

Orientamenti della Commissione europea: Comunicazione della Commissione C/2026/3084 – Orientamenti sul PPWR

FAQ della Commissione europea: Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Domande frequenti

Materiali a contatto con gli alimenti: Regolamento (CE) n. 1935/2004 – EUR-Lex

Nell’articolo sono stati utilizzati in particolare:

  • art. 3 – definizioni di fabbricante, importatore e produttore,
  • art. 15 – obblighi del fabbricante,
  • art. 16 – informazioni e documentazione dei fornitori,
  • art. 18 – obblighi dell’importatore,
  • art. 21 – casi di assunzione degli obblighi del fabbricante,
  • art. 22 – tracciabilità degli operatori economici,
  • art. 35–39 – metodi di valutazione, procedura di conformità e dichiarazione UE di conformità,
  • Allegato VII – documentazione tecnica e controllo interno della produzione,
  • Allegato VIII – struttura della dichiarazione UE di conformità.
L’articolo ha carattere informativo e non costituisce una consulenza legale individuale né istruzioni doganali. L’ambito dei documenti deve essere determinato per il tipo specifico di imballaggio, la sua destinazione d’uso, il modello di importazione, il ruolo dell’impresa e i requisiti del regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio applicabili in quel momento. Le clausole di acquisto esemplificative richiedono l’adattamento al contratto specifico.
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