Documentazione tecnica PPWR – checklist dell’allegato VII

La documentazione tecnica PPWR costituisce il materiale probatorio in base al quale il fabbricante dimostra la conformità di uno specifico tipo di imballaggio ai requisiti del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L’allegato VII richiede che la documentazione consenta di valutare la conformità dell’imballaggio, comprenda l’analisi e la valutazione dei rischi di non conformità e contenga, tra l’altro, la descrizione e la destinazione d’uso dell’imballaggio, i dati di progettazione e sui materiali, le spiegazioni necessarie, le norme e le specifiche applicate, la descrizione delle valutazioni pertinenti e le relazioni sulle prove. La documentazione costituisce quindi la base della procedura di valutazione della conformità e della dichiarazione di conformità UE.

Ciò non significa tuttavia che ogni dossier debba avere lo stesso aspetto. L’ambito dipende dal tipo di imballaggio, dalla sua progettazione, dalla destinazione d’uso e dai requisiti PPWR applicabili in un determinato momento. È essenziale poter passare dallo specifico imballaggio ai requisiti concreti e alle prove che giustificano il risultato della valutazione.

Allegato VII PPWR – cosa deve contenere la documentazione tecnica?

L’allegato VII descrive la procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno della produzione.

Nella sola parte relativa alla documentazione tecnica figurano sei gruppi fondamentali di informazioni contrassegnati dalle lettere a–f, nonché l’obbligo di analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

Elemento dell’allegato VII Cosa deve essere documentato? Esempi di prove
a) Descrizione generale dell’imballaggio e della sua destinazione d’uso Scheda del tipo, descrizione della funzione, codice dell’imballaggio
b) Progettazione, disegni e materiali dei componenti Disegni, BOM, specifiche dei materiali
c) Spiegazioni necessarie per comprendere la progettazione e il funzionamento Descrizione dell’assemblaggio, della chiusura, delle funzioni dei componenti
d) Norme, specifiche comuni e altre soluzioni tecniche Elenco delle norme, ambito di applicazione, descrizione del metodo proprio
e) Descrizione qualitativa delle valutazioni pertinenti di cui agli articoli 6, 10 e 11 Valutazione della riciclabilità, della minimizzazione, del riutilizzo – se pertinente
f) Relazioni sulle prove Rapporti di laboratorio e tecnici relativi alla valutazione
Requisito generale Analisi e valutazione dei rischi di non conformità Matrice dei rischi e dei requisiti

Controllo interno della produzione – su cosa si basa l’allegato VII?

La procedura prevista dall’allegato VII si basa sul controllo interno della produzione.

Ciò significa che il fabbricante interessato:

  • redige la documentazione tecnica,
  • valuta il soddisfacimento dei requisiti applicabili,
  • adotta misure per garantire la conformità del processo di produzione alla documentazione,
  • dopo aver dimostrato la conformità, redige la dichiarazione di conformità UE.

Il PPWR non istituisce per gli imballaggi ordinari un modello generale in cui, prima di ogni dichiarazione, sia necessario ottenere un «certificato PPWR» esterno.

L’onere di dimostrare la conformità ricade quindi principalmente sulla qualità del proprio dossier tecnico.

Documentazione tecnica PPWR – struttura completa del fascicolo

Nella pratica, un fascicolo ben strutturato può essere più articolato delle sei lettere letterali dell’allegato VII, poiché occorre preservare anche le relazioni tra i documenti.

La struttura pratica dovrebbe comprendere:

  1. l’identificazione del tipo di imballaggio,
  2. la definizione della destinazione d’uso,
  3. l’individuazione del fabbricante competente,
  4. la versione aggiornata della progettazione,
  5. disegni e dati di progettazione,
  6. l’elenco dei componenti e dei materiali,
  7. le specifiche dei fornitori,
  8. la matrice dei requisiti PPWR,
  9. l’analisi del rischio di non conformità,
  10. le norme e le specifiche applicate,
  11. le valutazioni richieste per la specifica fase di regolamentazione,
  12. i rapporti di prova,
  13. i risultati dei calcoli e delle prove funzionali,
  14. il controllo della conformità della produzione,
  15. la cronologia delle modifiche,
  16. la relativa dichiarazione di conformità UE.

Analisi e valutazione del rischio di non conformità – elemento obbligatorio dell’allegato VII

Uno degli elementi più spesso trascurati è l’analisi e la valutazione del rischio di non conformità.

Il solo insieme di disegni, specifiche e rapporti non dimostra ancora se l’impresa abbia identificato consapevolmente i requisiti e i rischi.

Una matrice pratica può presentarsi così:

Requisito Si applica? Rischio Prova Risultato
Art. 5 – sostanze Sì Medio Specifica + rapporto Conforme
Art. 6 – riciclabilità In base alla data di applicazione Da valutare Metodologia appropriata dopo la sua attivazione Stato
Art. 10 – riduzione al minimo In base al paragrafo e al termine applicabili Medio Valutazione della progettazione / prova Stato
Art. 11 – riutilizzo No, se l’imballaggio è monouso — Motivazione della non applicabilità N/D

L’analisi non deve essere un sistema di punteggio complesso. Deve tuttavia consentire di ricostruire perché un determinato requisito sia stato ritenuto applicabile o meno e quale prova sia stata utilizzata.

Punto a) – descrizione generale dell’imballaggio e della sua destinazione d’uso

Il primo elemento dovrebbe consentire di comprendere quale sia esattamente l’oggetto della documentazione.

Nella pratica, è opportuno indicare:

  • il codice interno del tipo di imballaggio,
  • la denominazione tecnica,
  • il tipo di imballaggio,
  • la funzione,
  • la destinazione d’uso,
  • se è monouso o riutilizzabile,
  • se è destinato al contatto con gli alimenti, se pertinente,
  • il prodotto o la categoria di prodotti per cui è utilizzato,
  • la versione dell’imballaggio.

Esempio:

„Scatola di trasporto in cartone ondulato, codice BX-017-V3, destinata alla spedizione monouso di prodotti cosmetici nel canale e-commerce.”

Tale descrizione è molto più utile della semplice:

„scatola”.

Punto b) – progettazione, disegni e materiali dei componenti

Il secondo gruppo di dati descrive la struttura dell’imballaggio.

A seconda del tipo, possono essere necessari:

  • disegni tecnici,
  • tracciati di fustellatura,
  • schemi degli strati,
  • dimensioni,
  • massa degli elementi,
  • elenco dei componenti,
  • materiale di ciascun componente,
  • rivestimenti e barriere,
  • etichette,
  • adesivi,
  • chiusure,
  • inchiostri o altri elementi rilevanti per la valutazione.

Per gli imballaggi multimateriale, è particolarmente importante collegare le informazioni sui materiali alla struttura effettiva.

Distinta base dei materiali dell’imballaggio – BOM pratico per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Una buona pratica consiste nel creare un elenco controllato dei componenti.

Componente Materiale Fornitore Codice Versione della specifica
Corpo Cartone ondulato Fornitore A MAT-001 rev. 4
Etichetta Carta + adesivo Fornitore B LAB-021 rev. 2
Nastro PP Fornitore C TAPE-008 rev. 1

Tale BOM consente in seguito di stabilire rapidamente quali dichiarazioni e valutazioni richiedono un riesame quando cambia un materiale.

Punto c) – spiegazioni necessarie per comprendere la progettazione e il funzionamento

I soli disegni non sempre spiegano la funzione dell’imballaggio.

L’allegato VII prevede pertanto descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere i disegni, gli schemi nonché il funzionamento o l’uso dell’imballaggio.

Possono essere, ad esempio:

  • descrizione delle modalità di assemblaggio della scatola,
  • descrizione del funzionamento della chiusura,
  • funzione dello strato barriera,
  • funzione dell’elemento di sicurezza,
  • descrizione delle modalità di riempimento,
  • descrizione del sistema di riutilizzo,
  • condizioni di corretto utilizzo.

La spiegazione deve essere dettagliata nella misura necessaria per comprendere la valutazione della conformità: non si tratta di creare istruzioni per l’uso per ogni semplice busta.

Punto d) – norme armonizzate e specifiche comuni

L’allegato VII richiede l’indicazione delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate nella valutazione.

Se una norma è stata applicata solo parzialmente, la documentazione deve indicarne le parti pertinenti.

Per ciascuna voce, è opportuno registrare:

  • numero del documento,
  • versione o anno,
  • ambito di applicazione,
  • requisito del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio cui si riferisce,
  • se è stata applicata integralmente o parzialmente.

Non vale la pena creare un lungo elenco di norme solo per far apparire la documentazione più professionale.

Cosa fare se non esiste una norma armonizzata pertinente per il requisito?

L’assenza di una norma non esonera automaticamente dall’obbligo di dimostrare la conformità.

L’allegato VII prevede in tal caso la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti pertinenti.

La documentazione può quindi indicare:

  • un’altra specifica tecnica pertinente,
  • un metodo di settore,
  • un metodo di prova,
  • un calcolo di progettazione,
  • una procedura interna di convalida,
  • una combinazione di più prove.

Occorre tuttavia dimostrare perché una determinata soluzione consente effettivamente di valutare il pertinente requisito PPWR.

Punto e) – descrizione qualitativa delle valutazioni di cui agli artt. 6, 10 e 11 PPWR

L’allegato VII elenca una descrizione qualitativa delle valutazioni effettuate ai sensi degli artt. 6, 10 e 11.

Esse corrispondono ai seguenti ambiti:

  • art. 6 – riciclabilità dell’imballaggio,
  • art. 10 – riduzione al minimo dell’imballaggio,
  • art. 11 – requisiti relativi agli imballaggi riutilizzabili.

È tuttavia importante adottare il corretto approccio temporale.

La documentazione dovrebbe rispecchiare i requisiti applicabili a uno specifico imballaggio in un determinato momento.

Non si dovrebbe nel 2026 fingere che l’impresa abbia effettuato una valutazione finale secondo criteri che la Commissione non ha ancora reso operativi o che, ai sensi del PPWR, inizieranno ad applicarsi successivamente.

Come documentare la riciclabilità ai sensi dell’art. 6?

L’art. 6 prevede l’attuazione graduale dei criteri di riciclabilità, compresi la progettazione finalizzata al riciclaggio e il successivo riciclaggio su larga scala.

Prima dell’applicazione della pertinente metodologia finale, è tuttavia opportuno raccogliere già i dati di progettazione necessari per la successiva valutazione.

Possono includere:

  • materiale principale,
  • percentuali dei singoli materiali,
  • tipo di etichetta,
  • adesivo,
  • chiusura,
  • rivestimenti,
  • coloranti,
  • elementi che possono influire sulla selezione o sul riciclaggio.

Quando i pertinenti criteri e metodi diventeranno applicabili, questa parte del dossier dovrà essere aggiornata con il risultato della corretta valutazione.

Come documentare la riduzione al minimo ai sensi dell’art. 10?

La valutazione della riduzione al minimo dovrebbe mostrare perché la massa e il volume dell’imballaggio sono giustificati dalla sua funzionalità.

Possono essere necessari:

  • massa dell’imballaggio,
  • dimensioni,
  • analisi delle varianti alternative,
  • resistenza richiesta,
  • prove di compressione o di caduta,
  • requisiti di barriera,
  • sicurezza del prodotto,
  • condizioni logistiche,
  • altri pertinenti criteri di funzionalità.

Il PPWR non stabilisce una regola unica secondo cui ogni imballaggio deve essere ridotto di una determinata percentuale.

La documentazione deve dimostrare la fondatezza del progetto adottato conformemente ai requisiti applicabili in una determinata fase.

Come documentare un imballaggio riutilizzabile ai sensi dell’art. 11?

Se l’imballaggio è dichiarato riutilizzabile, la documentazione dovrebbe supportare la valutazione delle caratteristiche che consentono le sue successive rotazioni.

Possono essere rilevanti:

  • progettazione destinata al riutilizzo,
  • resistenza meccanica,
  • possibilità di svuotamento,
  • pulizia o preparazione per il riutilizzo,
  • sicurezza dei cicli successivi,
  • sistema che consenta l’effettivo riutilizzo.

Se l’imballaggio è monouso, occorre semplicemente stabilire correttamente la non applicabilità dei pertinenti requisiti dell’art. 11, anziché creare una valutazione artificiale del riutilizzo.

Punto f) – relazioni di prova

Le relazioni di prova fanno parte della documentazione quando sono state utilizzate come prova nella procedura di valutazione.

Possono essere, ad esempio:

  • prove relative alle sostanze soggette a restrizioni,
  • analisi delle PFAS,
  • prove sui materiali,
  • prove di resistenza,
  • prove di tenuta,
  • prove di barriera,
  • altre prove necessarie per dimostrare una determinata caratteristica.

Ogni rapporto dovrebbe poter essere associato a:

materiale → versione → requisito → imballaggio valutato.

Ogni dossier PPWR deve contenere un pacchetto completo di prove di laboratorio?

Non esiste un unico insieme universale di prove di laboratorio obbligatorio per tutti gli imballaggi.

La portata delle evidenze dipende da:

  • materiale,
  • destinazione d’uso,
  • requisiti applicabili,
  • dati disponibili dai fornitori,
  • analisi dei rischi,
  • metodi e norme pertinenti.

Se un requisito può essere dimostrato in modo affidabile mediante un’adeguata documentazione del materiale o un calcolo, una prova aggiuntiva casuale non aumenta automaticamente la conformità.

D’altra parte, laddove le informazioni disponibili non consentano di colmare una lacuna rilevante, una prova può costituire un’evidenza indispensabile.

Metalli pesanti, PFAS e altre sostanze: dove conservare le evidenze?

Le evidenze relative all’art. 5 dovrebbero far parte della base tecnica della valutazione.

A seconda dell’imballaggio, possono comprendere:

  • specifiche delle materie prime,
  • dati relativi a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente,
  • rapporti di laboratorio,
  • dati relativi alla composizione di rivestimenti, inchiostri e adesivi,
  • nel caso di imballaggi destinati al contatto con alimenti, il materiale necessario per valutare le restrizioni relative alle PFAS.

Non è necessario trascrivere tutti i risultati nella dichiarazione di conformità UE. La documentazione tecnica dovrebbe contenere la base probatoria dettagliata.

Documenti dei fornitori: un elemento importante, ma non l’intero dossier

L’art. 16 del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio richiede che i fornitori di imballaggi e materiali di imballaggio trasmettano al fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità.

Possono essere:

  • specifiche dei materiali,
  • composizione,
  • dati relativi agli strati,
  • rapporti di prova,
  • dati relativi alle sostanze,
  • informazioni sul contenuto di materiale riciclato,
  • disegni o caratteristiche del componente.

Ciò non significa tuttavia che ogni fornitore debba trasmettere a ogni cliente la documentazione tecnica completa dell’imballaggio finale di cui all’allegato VII.

Il fornitore trasmette le informazioni necessarie al fabbricante. Il fabbricante costruisce su tale base il dossier del tipo finale, di cui è responsabile.

L’allegato VII richiede non solo documenti, ma anche il controllo della produzione

La valutazione della conformità non può riguardare un unico prototipo ideale, se la produzione in serie si discosta successivamente dal progetto approvato.

La parte relativa alla produzione richiede che il fabbricante adotti tutte le misure necessarie per garantire che il processo di fabbricazione e il suo monitoraggio assicurino la conformità degli imballaggi prodotti alla documentazione tecnica e ai requisiti applicabili.

In pratica, ciò può significare il controllo di:

  • materie prime in ingresso,
  • codici dei materiali,
  • tolleranze di produzione,
  • grammatura,
  • massa,
  • dimensioni,
  • formulazione,
  • versione del disegno,
  • cambiamenti di fornitore.

La modifica del materiale o della costruzione può richiedere una nuova valutazione

La documentazione tecnica deve corrispondere all’imballaggio reale, non alla sua versione storica.

Richiedono una valutazione particolare modifiche quali:

  • nuovo fornitore,
  • nuovo materiale,
  • modifica della grammatura,
  • modifica del colorante,
  • modifica dell’adesivo,
  • nuova etichetta,
  • rivestimento diverso,
  • modifica del contenuto di materiale riciclato,
  • modifica della chiusura,
  • modifica della geometria.

Non ogni modifica comporta automaticamente la necessità di ripetere l’intero insieme di prove.

Occorre stabilire quali conclusioni precedenti possono esserne compromesse.

Come gestire le versioni della documentazione tecnica PPWR?

Il modello più sicuro è:

tipo di imballaggio → revisione → periodo di validità → documentazione → dichiarazione.

Tipo Versione Modifica Dossier Dichiarazione
BX-017 V1 Prima versione TD-BX017-R1 DoC-BX017-R1
BX-017 V2 Modifica del cartone TD-BX017-R2 DoC-BX017-R2
BX-017 V3 Modifica dell’etichetta TD-BX017-R3 DoC-BX017-R3

La documentazione precedente non deve essere sovrascritta se si riferisce a imballaggi immessi sul mercato in precedenza e rientra ancora nel periodo di conservazione richiesto.

Documentazione tecnica PPWR e SKU: ogni SKU necessita di un fascicolo separato?

Il PPWR non stabilisce automaticamente la regola «un SKU = un dossier».

L’unità di valutazione è un tipo di imballaggio correttamente definito.

Diverse decine di SKU possono utilizzare esattamente lo stesso imballaggio.

Al tempo stesso, un solo SKU può comprendere:

  • una bottiglia,
  • un tappo,
  • un’etichetta,
  • una scatola pieghevole,
  • un cartone per il trasporto.

Pertanto, il sistema di dati dovrebbe gestire la relazione:

SKU → tipi di imballaggio → versioni degli imballaggi → documentazione tecnica.

Chi redige la documentazione tecnica PPWR?

L’obbligo di redigere la documentazione tecnica spetta al fabbricante pertinente.

In pratica, molti elementi possono essere preparati da:

  • ufficio tecnico,
  • R&D,
  • qualità,
  • laboratori,
  • fornitori di materiali,
  • specialisti esterni.

Ciò non modifica tuttavia la responsabilità regolamentare del fabbricante pertinente per la completezza e la correttezza del processo.

Il mandatario può redigere la documentazione per conto del fabbricante?

L’articolo 17 limita la possibilità di trasferire tale obbligo al mandatario formalmente autorizzato.

Il rappresentante designato sulla base di un mandato scritto può svolgere compiti specifici, ad esempio conservare i documenti a disposizione delle autorità e collaborare con esse.

La redazione della documentazione tecnica rimane tuttavia uno degli obblighi fondamentali del fabbricante, che non possono essere semplicemente trasferiti al rappresentante.

Ciò non vieta di avvalersi di consulenti o laboratori. Significa che l’esternalizzazione delle attività tecniche non elimina la responsabilità del fabbricante.

Qual è il ruolo dell’importatore rispetto alla documentazione tecnica?

L’importatore non redige automaticamente il proprio allegato VII solo perché importa un imballaggio.

Prima di immettere sul mercato un imballaggio proveniente da un paese terzo, dovrebbe tuttavia verificare, tra l’altro, se il fabbricante:

  • ha eseguito la corretta procedura di valutazione della conformità,
  • ha redatto la documentazione tecnica,
  • ha redatto la corretta dichiarazione UE di conformità.

L’importatore dovrebbe inoltre garantire che la documentazione possa essere messa a disposizione dell’autorità competente.

Pertanto, il modello:

«la fabbrica in Cina ha i documenti, ma non sappiamo quali»

è una preparazione insufficiente all’importazione.

Per quanto tempo conservare la documentazione tecnica PPWR?

Il periodo dipende dal tipo di imballaggio.

Tipo di imballaggio Periodo di conservazione
Monouso 5 anni
Riutilizzabile 10 anni

Il periodo va riferito alle norme relative all’immissione dell’imballaggio sul mercato.

Lo stesso periodo di conservazione si applica alla relativa dichiarazione UE di conformità conservata dal fabbricante.

Ogni fabbricante ha esattamente 10 giorni per presentare la documentazione?

Non va presentata come un’unica regola universale per tutte le richieste di documentazione PPWR.

Il fabbricante e l’importatore hanno l’obbligo di cooperare con le autorità competenti e di fornire le informazioni e la documentazione richieste nell’ambito dei rispettivi obblighi.

Tuttavia, la disposizione specifica di 10 giorni dal ricevimento della richiesta compare nell’art. 17 con riferimento al pertinente compito del mandatario.

Pertanto, l’affermazione:

«il PPWR concede sempre a ogni impresa esattamente 10 giorni per l’intero fascicolo»

è una semplificazione eccessiva.

Esempio di documentazione tecnica PPWR per una semplice scatola di cartone

Per una fittizia scatola di cartone per il trasporto BX-017, il fascicolo può presentarsi come segue:

Sezione Documento di esempio
01 – Identificazione Scheda BX-017 V3
02 – Progetto Disegno BX-017_V3.dwg / PDF
03 – Materiali Specifica del cartone + etichette + nastri
04 – Requisiti Matrice degli articoli 5–12
05 – Rischio Analisi del rischio di non conformità
06 – Norme Elenco delle specifiche applicate
07 – Valutazioni Valutazioni applicabili nella fase attuale
08 – Prove Rapporti tecnici e sui materiali
09 – Produzione Piano di controllo della produzione
10 – Dichiarazione DoC-BX017-R3
11 – Cronologia Registro delle modifiche V1–V3

Non si tratta di un modulo richiesto dal regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, ma di un modo pratico per rispecchiare gli obblighi dell’allegato VII.

Come organizzare la cartella della documentazione tecnica PPWR?

Con un numero ridotto di imballaggi, può essere sufficiente una struttura di cartelle ben progettata:

BX-017 / V3 / IDENTIFICAZIONE / PROGETTO / MATERIALI / REQUISITI / RISCHIO / NORME / PROVE / VALUTAZIONI / PRODUZIONE / DICHIARAZIONE / MODIFICHE

Su scala più ampia, tuttavia, è preferibile un modello relazionale.

Un singolo rapporto sui materiali può riguardare 50 imballaggi. Copiarlo in 50 cartelle crea un problema di versioni.

Relazione migliore:

documento di origine → materiale → versione → requisito → tutti gli imballaggi che utilizzano il materiale.

Conviene distinguere lo stato «il documento è disponibile» dallo stato «il documento è stato verificato»

Il semplice caricamento di un PDF in una cartella non significa ancora che possa essere utilizzato come prova.

Per i documenti dei fornitori e le prove, conviene conservare lo stato:

  • atteso,
  • ricevuto,
  • in fase di verifica,
  • accettato,
  • respinto,
  • sostituito da una versione più recente.

Al momento dell’accettazione, conviene registrare chi e quando ha verificato:

  • l’ambito del documento,
  • il prodotto a cui si riferisce,
  • la versione,
  • il metodo,
  • l’idoneità rispetto a un requisito specifico.

Come gestire la documentazione quando i successivi requisiti PPWR iniziano ad applicarsi in seguito?

È uno degli elementi più importanti di un buon fascicolo negli anni 2026–2035.

Il PPWR viene attuato gradualmente. Per questo, conviene contrassegnare ogni requisito con uno stato:

  • applicabile,
  • non applicabile,
  • obbligo futuro,
  • in attesa di un atto delegato o di esecuzione,
  • in fase di preparazione.

In questo modo l’azienda evita due errori opposti:

  • non ignora un requisito futuro fino all’ultimo momento;
  • non dichiara già oggi il soddisfacimento definitivo di un criterio la cui metodologia ufficiale non è ancora applicata.

Una documentazione tecnica incompleta può costituire di per sé un problema di conformità

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede conseguenze anche per le carenze formali nel processo di conformità.

Un problema può sorgere quando:

  • la documentazione non è stata redatta,
  • non può essere messa a disposizione,
  • è incompleta,
  • contiene dati errati,
  • la dichiarazione non corrisponde alla documentazione effettiva.

Ciò non comporta automaticamente la medesima sanzione in ogni caso. Le autorità applicano gli opportuni meccanismi di vigilanza e le misure correttive.

Tuttavia, non conviene considerare l’assenza di documentazione come una mera formalità, da integrare solo dopo aver ricevuto una comunicazione di controllo.

Errori più comuni nella documentazione tecnica PPWR

  • redigere la dichiarazione di conformità prima di predisporre il fascicolo;
  • assenza di analisi e valutazione del rischio di non conformità;
  • descrizione dell’imballaggio così generica da non consentire di sapere a quale variante si riferisce;
  • assenza della versione del disegno;
  • assenza del collegamento tra materiali e componenti;
  • utilizzo di una specifica del fornitore non aggiornata;
  • indicare norme che non sono state effettivamente applicate;
  • considerare tutti i requisiti futuri 2030–2035 come già applicabili nella forma definitiva;
  • assenza di una descrizione qualitativa delle pertinenti valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11;
  • rapporto di laboratorio senza identificazione del campione;
  • presumere che ogni materiale debba avere un identico pacchetto di prove;
  • assenza del controllo della conformità della produzione in serie;
  • assenza di una procedura di modifica;
  • sovrascrivere il vecchio fascicolo con una nuova versione;
  • confondere il fabbricante con il produttore EPR;
  • presumere che la piena responsabilità possa essere trasferita a un consulente;
  • ripetere la regola universale dei «sempre 10 giorni», senza verificare la disposizione e il ruolo specifici;
  • conservare la documentazione solo per 5 anni anche per gli imballaggi riutilizzabili.

Documentazione tecnica PPWR – checklist completa dell’allegato VII

Controllo Stato
L’imballaggio ha un identificatore univoco? ☐
La sua destinazione d’uso è stata registrata? ☐
È stato identificato il fabbricante corretto? ☐
È nota la versione attuale del progetto? ☐
Esistono disegni o schemi adeguati? ☐
Tutti i componenti hanno materiali assegnati? ☐
Le specifiche dei fornitori sono aggiornate? ☐
Sono state registrate le necessarie spiegazioni su progetto e funzionamento? ☐
È stata preparata una matrice dei requisiti PPWR? ☐
È stata effettuata un’analisi del rischio di non conformità? ☐
Sono state indicate le norme e le specifiche applicate? ☐
È stato definito il campo di applicazione? ☐
Sono state descritte soluzioni alternative, se la norma non è stata applicata? ☐
Sono state effettuate le valutazioni appropriate degli artt. 6, 10 e 11 alla fase attuale della normativa? ☐
Tutti i rapporti di prova sono riconducibili al materiale e alla versione corretti? ☐
Ogni prova ha un requisito PPWR assegnato? ☐
È stato istituito il controllo della conformità della produzione in serie? ☐
Esiste una procedura per le modifiche di materiale e progetto? ☐
Le versioni precedenti della documentazione rimangono in archivio? ☐
La documentazione è collegata alla corretta dichiarazione di conformità UE? ☐
Il periodo di conservazione di 5/10 anni è stato assegnato correttamente? ☐
Il fascicolo può essere ricostruito rapidamente durante un controllo? ☐

Come automatizzare la documentazione tecnica PPWR?

Per pochi imballaggi, il fascicolo può essere gestito in cartelle e in un foglio di calcolo.

Con un numero maggiore di tipi, le dipendenze diventano un problema.

Un materiale può essere presente in diverse decine di progetti e un rapporto può costituire prova in molte valutazioni.

Il sistema più utile non si limita quindi a conservare file. Conserva le relazioni tra requisito, prova, materiale, tipo di imballaggio e versione.

Il modello di dati può essere il seguente:

fornitore → materiale → versione della specifica → rapporto → requisito PPWR → valutazione → tipo di imballaggio → documentazione tecnica → dichiarazione.

Dopo la modifica di un singolo materiale, il sistema dovrebbe indicare tutti i fascicoli e le dichiarazioni che richiedono un riesame.

Documentazione tecnica PPWR: come redigerla correttamente?

L’allegato VII non richiede un unico grande raccoglitore con contenuto identico per ciascun imballaggio. Richiede invece una documentazione sufficiente per la valutazione della conformità e l’analisi del rischio di non conformità.

Il nucleo del fascicolo è costituito da sei gruppi di dati: descrizione e destinazione d’uso, progettazione e materiali, spiegazioni, norme e specifiche, descrizione delle pertinenti valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 e relazioni di prova.

A ciò si aggiungono il controllo del processo di produzione, la gestione delle modifiche e la conservazione della cronologia della documentazione.

L’aspetto più importante è mantenere il collegamento logico:

tipo di imballaggio → versione → requisito → rischio → prova → risultato → documentazione tecnica → dichiarazione UE di conformità.

Un tale sistema non solo facilita il rilascio della dichiarazione. Permette inoltre, anche dopo alcuni anni, di dimostrare perché una specifica versione dell’imballaggio è stata considerata conforme.

FAQ – documentazione tecnica PPWR e allegato VII

Cosa comprende la documentazione tecnica PPWR?

L’allegato VII prevede, tra l’altro, una descrizione generale dell’imballaggio e della sua destinazione d’uso, la progettazione e i materiali dei componenti, le spiegazioni necessarie, l’elenco delle norme applicate o di altre specifiche, una descrizione qualitativa delle pertinenti valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 e le relazioni di prova. La documentazione deve comprendere anche l’analisi e la valutazione del rischio di non conformità.

Quali documenti sono richiesti per ottenere la conformità al PPWR?

L’ambito dipende dallo specifico imballaggio e dai requisiti applicabili. Possono essere necessarie specifiche dei materiali, disegni, dati dei fornitori, risultati delle prove, calcoli, valutazioni tecniche, norme applicate e altre prove che consentano di dimostrare il rispetto dei requisiti pertinenti.

Chi redige la documentazione tecnica PPWR?

Ne è responsabile il fabbricante competente ai sensi del PPWR. Può avvalersi dei dati e del lavoro di fornitori, laboratori e consulenti, ma la redazione della documentazione tecnica resta un suo obbligo normativo.

Per quanto tempo occorre conservare la documentazione tecnica PPWR?

Il periodo di base è di 5 anni per gli imballaggi monouso e di 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili, conformemente alle norme relative all’immissione dell’imballaggio sul mercato.

Ogni imballaggio richiede prove di laboratorio?

Non esiste un unico pacchetto universale di prove per ogni imballaggio. L’ambito delle prove dovrebbe derivare dai requisiti specifici, dal materiale, dalla destinazione d’uso, dai dati disponibili e dall’analisi del rischio. La relazione di laboratorio è uno dei possibili elementi della documentazione tecnica.

Fonti

Base giuridica: Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – EUR-Lex

Orientamenti della Commissione europea: Comunicazione della Commissione C/2026/3084 – Orientamenti sul regolamento (UE) 2025/40

Nell’articolo sono stati utilizzati in particolare:

  • art. 15 – obblighi dei fabbricanti, redazione e aggiornamento della documentazione e periodi di conservazione,
  • art. 16 – informazioni e documentazione dei fornitori,
  • art. 17 – rappresentante autorizzato e ambito della possibile delega,
  • art. 18 – obblighi dell’importatore in materia di valutazione della conformità e documentazione,
  • art. 35 – prove, misurazioni, calcoli e metodi di valutazione,
  • art. 36–37 – norme armonizzate e specifiche comuni,
  • art. 38 – procedura di valutazione della conformità,
  • art. 39 – dichiarazione di conformità UE,
  • Allegato VII – procedura di valutazione della conformità, documentazione tecnica e controllo interno della produzione,
  • Allegato VIII – modello della dichiarazione di conformità UE.
L’articolo ha carattere informativo e non costituisce una consulenza legale individuale. L’ambito della documentazione deve essere definito per il tipo e la versione specifici dell’imballaggio nonché per i requisiti applicabili in un determinato momento. Con la pubblicazione di ulteriori atti delegati, atti di esecuzione, norme e specifiche comuni, il fascicolo può richiedere un aggiornamento.
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